Che cos’è lo scambio automatico di informazioni? 

Lo Scambio automatico di informazioni (SAI) è uno standard internazionale che disciplina la trasmissione reciproca di informazioni fra autorità tributarie, con l’obiettivo di garantire la trasparenza fiscale verso l’estero. Ad eccezione degli Stati Uniti, che attuano un proprio standard (FATCA), gli Stati membri del G20 e dell’OCSE nonché ulteriori importanti piazze finanziarie, per un totale di oltre 100 Paesi e giurisdizioni, si sono impegnati per l’applicazione del SAI. L’ASB segue con attenzione gli ulteriori sviluppi degli standard in materia e si impegna a fondo a favore di un’implementazione praticabile.  

Come funziona lo scambio automatico di informazioni?

La Svizzera ha recepito e attuato integralmente il SAI. Lo scambio transfrontaliero di dati è quindi divenuto una prassi normale, sia per le banche che per i relativi clienti.   

Fino dal 2018 la Svizzera scambia ogni anno informazioni su milioni di conti e depositi con gli Stati partner SAI; con oltre 100 Paesi sono stati stipulati appositi accordi in tale senso e la relativa rete è in costante ampliamento. Con altri Stati lo scambio di informazioni potrà invece avvenire soltanto nel momento in cui gli stessi presenteranno una conformità integrale ai requisiti pertinenti.  

Verifica e ulteriore sviluppo del SAI

Con l’attuazione del SAI, la garanzia di condizioni di concorrenza uniformi tra le piazze finanziarie assume un’importanza ancora maggiore. Ciò vale in misura crescente anche per nuovi ambiti, come lo scambio di informazioni sui cripto-attivi, per i quali un’attuazione coordinata a livello internazionale è determinante. 

Altrettanto importanti restano i principi fondamentali dello Stato di diritto, quali la riservatezza, la protezione dei dati e la certezza del diritto, nonché il rispetto del principio di specialità. La competenza per la garanzia di questo cosiddetto level playing field è in capo al Global Forum contiguo all’OCSE, il quale esamina tutti gli Stati aderenti al SAI ed emana opportune raccomandazioni.  

In occasione di una prima verifica, il Global Forum ha giudicato in modo sostanzialmente positivo l’attuazione del SAI in Svizzera. Sulla scorta di raccomandazioni mirate, la Svizzera ha provveduto a rielaborare la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e l’Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) in relazione a punti specifici. L’ASB si è impegnata con successo affinché gli impatti di tale revisione rimanessero di portata minima per le banche. Le basi giuridiche sottoposte a revisione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021.   

Nell’autunno 2022 l’OCSE ha pubblicato le Modifiche allo Standard comune di comunicazione delle informazioni (Common Reporting Standard - CRS), nonché un nuovo standard per la comunicazione di informazioni sulle cripto-attività (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF). La Svizzera ha deciso di recepire tali sviluppi, rinviando tuttavia l’introduzione del CARF di almeno un anno. 

Ulteriori informazioni sul CARF possono essere consultate in un articolo specifico pubblicato dall’ASB.  

Le basi giuridiche del SAI 

Lo standard SAI è un pacchetto costituito da quattro elementi, definiti nello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (Standard per lo scambio automatico di informazioni fiscali sui conti finanziari) dell’OCSE.  

Accordo intergovernativo o trattato internazionale 

Affinché due Paesi possano attuare reciprocamente lo standard SAI hanno bisogno di un accordo intergovernativo reciproco. A tale riguardo l’OCSE mette a disposizione a titolo di raccomandazione un apposito modello, il cosiddetto «Competent Authority Agreement (CAA)», il quale può essere utilizzato dagli Stati in cui il governo stesso è titolare della competenza di vincolare il Paese al nuovo standard.

La Svizzera non applica il CAA, bensì stipula accordi bilaterali sotto forma di trattati internazionali. L’elenco aggiornato degli Stati partner SAI della Svizzera è consultabile qui.

Standard comune di comunicazione di informazioni 

Lo Standard comune di comunicazione di informazioni o Common Reporting Standard (CRS) contiene al proprio interno lo standard SAI propriamente detto e deve essere recepito e attuato nel diritto nazionale. 

Commento interpretativo 

I commenti interpretativi concretizzano il modello di accordo (CAA) e lo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) e contengono esempi pratici a riguardo.

Direttive tecniche di applicazione 

Definiscono i requisiti tecnici per lo scambio di dati tra le autorità fiscali e stabiliscono le modalità con cui deve essere garantita la sicurezza delle informazioni.

L’intero pacchetto SAI dell’OCSE può essere consultato qui.   

Recepimento e attuazione nel diritto svizzero

Affinché lo standard SAI possa essere applicato dalle banche e dalle autorità fiscali in Svizzera, i suoi principi sono stati recepiti nel diritto nazionale. A tale riguardo, sono determinanti:

Comitato di specialisti qualificati SAI

Al fine di istituzionalizzare il dialogo tra le autorità fiscali e il settore finanziario in merito all’attuazione congiunta degli standard AIA è stato istituito il Comitato di specialisti qualificati SAI. Questo organo esamina le questioni interpretative che sorgono in Svizzera in relazione al SAI e ne standardizza l’applicazione pratica.   

La conduzione del Comitato di specialisti qualificati compete all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Al suo interno sono inoltre rappresentate le organizzazioni settoriali interessate, tra cui l’ASB. 

Esperta

Sonja Tacken
Senior Tax Analyst
+41 58 330 62 12